Normativa Antincendio Condomini
Approvato dal Senato il disegno di legge contenente modifiche al Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n.104) in ambito di prevenzione antincendio.
« È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019».
Questo significa che il termine per l’adeguamento alle norme antincendio è rinviato a luglio 2021. 6 mesi, cioè, dalla proroga dello stato di emergenza fisata durante la seduta del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
La proroga, però, è valida esclusivamente per i condomìni con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri, a cui si riferisce l’articolo del Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019.
Rimane pertanto inalterata la scadenza, fissata al 6 maggio 2021, per l’obbligo di installazione degli impianti nei condomini con altezza compresa tra 24 e 80 metri.
questo decreto introduce misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.
Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Norme antincendio nei condomini: le novità principali
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
- limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
- evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza;
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%della superficie complessiva delle facciate.
Il decreto che contiene nuove regole di prevenzione incendi per i condomini, è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, vale a dire il 6 maggio 2019.
Invece, per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell’altezza degli edifici, previste nella nuova norma, i condomìni esistenti (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri) avranno un anno di tempo.
Adeguamenti previsti
Alcuni tra gli adeguamenti per la prevenzione antincendio contenuti nel Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 sono:
– informare gli occupanti dei comportamenti da tenere in caso di emergenza per i condomìni di altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri;
– predisporre indicazioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi in edifici con altezza compresa tra 24 e 50 metri devono .
– obbligo di installare un impianto di segnalazione manuale antincendio con indicatori di tipo ottico ed acustico nei condomìni con altezza che varia tra i 50 e gli 80 metri.
più specificatamente:
- L.P.0 è il livello di prestazione corrispondente ad edifici con altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri:
Nel Livello di Prestazione “0” il responsabile dell’attività è comunque il titolare di compiti e funzioni primarie ai fini della sicurezza antincendi come l’identificazione e la garanzia delle informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio, nonché la responsabilità di mantenere in efficienza i sistemi antincendi adottati.
- L.P.1, negli edifici con altezza antincendi tra i 24 e i 54 metri:
Questo livello di altezza, necessita dell’istituzione della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) a cui deve ottemperare il Responsabile dell’attività (RdA). Egli deve produrre sia la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie che in quelle di emergenza. La predisposizione può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere con informazioni trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca.
- L.P.2, altezza antincendi tra i 54 e i 80 metri:
In questo caso, devono essere garantite le medesime condizioni del livello di prestazione “1” nonché prevedere l’installazione di impianto di segnalazione manuale di allarme con indicatori ottici ed acustici. Questa installazione è il requisito richiesto alla seconda scadenza prevista per il maggio 2021. Devono essere predisposte le misure antincendio preventive come la pianificazione dell’emergenza contenente le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
- L.P.3, altezza antincendi maggiore di 80 metri:
oltre alle caratteristiche del Livello di Prestazione “2”, il Responsabile dell’attività:
- organizza la Gestione della Sicurezza Antincendi (GSA),
- predispone il Centro di Gestione dell’Emergenza,
- designa il Responsabile del GSA,
- designa il Coordinatore dell’emergenza,
- prevede l’installazione dell’impianto EVAC.