Categorie di rischio incendio
DM 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Con l’entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2021, che avverrà il 29 ottobre 2022, sarà definitivamente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Questi i nuovi decreti approvati e adottati:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il metodo di valutazione
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
• tipo di attività (Vedi le 80 categorie di classificazione)
• che tipo di materiali vengono immagazzinati e manipolati;
• i macchinari e le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli elementi d’arredo;
• le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
• le dimensioni e la movimentazione all’interno del luogo di lavoro;
• il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della possibilità di allontanarsi in caso di emergenza.
La valutazione dei rischi di incendio sarà articolata dalle seguenti considerazioni:
• individuare qualsiasi pericolo d’incendio (p.e. sostanze combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, tutto quello che facilmente può far propagare l’incendio);
• individuare i lavoratori e altre persone che possono essere presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi
• verificare che le misure di sicurezza esistenti siano adeguate al tipo d’incendio e individuare eventuali e ulteriori misure necessarie al fine di eliminare o comunque ridurre i rischi residui di incendio.
CATEGORIE di RISCHIO
Il rischio incendio pur essendo presente in diversi luoghi di lavoro non ha la stessa entità in ognuno di essi, di conseguenza vi è la necessità di stabilire una classificazione dei livelli di rischio secondo criteri ben precisi indicati nell’Allegato I al Decreto Ministeriale 10/03/1998, all’interno del quale è prevista la seguente classificazione:
A – RISCHIO INCENDIO BASSO
In cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Generalmente rientrano in tale categoria le attività commerciali con superficie fino a 400 m² e le attività di ufficio che si svolgono in edifici non particolarmente complessi.
B – RISCHIO INCENDIO MEDIO
In cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Un esempio di luogo di lavoro a rischio incendio medio è il cantiere temporaneo e mobile in cui sono conservate ed utilizzate sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere.
un esempio di luogo di lavoro a rischio incendio medio è il cantiere temporaneo e mobile in cui sono conservate ed utilizzate sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere
C – RISCHIO INCENDIO ELEVATO
In cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Sono infatti da considerarsi a livello di rischio di incendio elevato i seguenti luoghi (rif. punto 1.4.4 dell’Allegato I):
• aree omogenee dove le lavorazioni comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili o di fiamme libere, o dove si può produrre durante la lavorazione, notevole calore in presenza di materiali combustibili;
• aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
• aree di deposito e manipolazione di sostanze esplosive o altamente infiammabili;
• aree dove sono presenti in quantità materiali combustibili, facilmente incendiabili;
• edifici realizzati interamente con strutture in legno.
In tal senso, si possono fare certamente le seguenti affermazioni:
– sostanze altamente infiammabili: rientrano in questa classificazione tutte le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H220, H222, H224;
– sostanze in grado di produrre, in determinate circostanze, reazioni esotermiche: si ritiene che debbano essere considerati tali tutti i comburenti, in quanto la loro presenza è in grado di generare e/o accelerare reazioni esotermiche, anche in assenza di aria o con sorgenti di
innesco normalmente non efficaci.
Si citano a tal proposito le indicazioni di pericolo H270, H 271 e H272. Inoltre alcune sostanze sono in grado di generare reazioni esotermiche, pur non essendo comburenti, come per esempio il sodio o l’acido solforico se miscelati con acqua. In tal senso occorre sempre riferirsi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza;
– sostanze in grado, in determinate circostanze, di emanare gas o vapori infiammabili: sono da ritenersi tali almeno le sostanze o miscele che presentano le indicazioni di pericolo H260 o H261, a causa delle loro reazioni con acqua.
E’ importante tenere presente:
È bene ribadire che, ad ogni modo, l’esito della valutazione del rischio in uno dei tre livelli indicati dalla norma non è correlato all’accettabilità del rischio stesso.
Molti luoghi di lavoro sono tipicamente omogenei nel loro insieme e quindi si classificano della stessa categoria di rischio incendio in ogni loro parte. Ma un qualunque locale al suo interno che invece abbia un suo particolare rischio elevato, può elevare il livello di rischio dell’intera attività (nel senso di luogo di lavoro), salvo che l’ambiente interessato, sia separato dal resto del luogo attraverso elementi (barriere) separanti resistenti al fuoco;
• al contrario una categoria di rischio alta può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di fuga antincendio sono protette;
• Nelle grandi attività o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico come gli impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Sono inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, a parte la presenza di sostanze infiammabili e la facilità di propagazione delle fiamme, la quantità delle persone negli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.
Per poter valutare la categoria di rischio incendio, di ogni diversa attività ed inserirla correttamente nella documentazione è importante la presenza di un professionista antincendio ed in seguito di un buon esecutore del progetto approvato, di una manutenzione puntuale e corretta dei sistemi antincendio.